Il processo investigativo e accusatorio
negli Stati Uniti d’America e in Italia

The investigative and adversarial process in Italy and the United States

GEORGE B. PALERMO1, VINCENZO MASTRONARDI2, SUSANNA AGOSTINI3
E-mail: vincenzo.mastronardi@uniroma1.it

1University of Nevada, Medical School Las Vegas. Medical College of Wisconsin and Marquette University Milwaukee WI, USA
2Cattedra di Psicopatologia Forense, Dipartimento di Neurologia e Psichiatria, Sapienza Università di Roma
3Dipartimento di Medicina Legale, Sapienza Università di Roma


RIASSUNTO. Viene presa in considerazione la struttura del sistema legale statunitense, basata sulla presenza di diversi tribunali che intendono assicurare l’amministrazione di una imparziale giustizia, sia civile sia penale. Vengono quindi presi in considerazione tutti i passaggi del processo penale americano fino alla condanna o all’assoluzione. Sussiste comunque la presunzione di innocenza dell’imputato e l’accusa deve provare la sua colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Un altro importante procedimento nel processo statunitense è la selezione dei giurati ( voir dire), in numero di 12: 6 da parte della difesa e 6 da parte dell’accusa. In Italia è stato osservato che l’autonomia dell’organo di polizia comprimerebbe la funzione direttiva del pubblico ministero e la pratica dell’investigazione under cover ha concesso una estensione dell’attività di polizia latu sensu.

PAROLE CHIAVE: detenzione, libertà condizionata, processo investigativo, processo accusatorio, processo penale.


SUMMARY. The structure of the US legal system, which relies on the presence of different courts to provide for the impartial administration of justice, both civil and criminal is discussed. Therefore, all the steps to conviction or acquittal of the American criminal trial, are taken into consideration. However, there is the presumption of innocence of the accused and the prosecution must prove his guilt beyond any reasonable doubt. Another important procedure in the US trial is the jury selection (voir dire), 12 jurors: 6 for the defense and 6 for the prosecution. In Italy it was observed that the autonomy of the police would squeeze the steering function of the prosecutor, and the practice of “under cover” investigation has granted an extension of police activity.

KEY WORDS: detention, probation, investigation process, adversarial process, criminal procedure.

INTRODUZIONE
Gli Stati Uniti sono una confederazione di 50 Stati che mantengono una loro sovranità e indipendenza dal governo federale. Ciascuno di essi ha le proprie leggi civili e penali con una strutturazione di un sistema legale, simile ma non uguale tra i vari Stati. I poteri degli Stati concernono il legiferare su argomenti inerenti allo Stato stesso, per esempio scuola, matrimonio, divorzio, e il diritto di ogni cittadino di possedere sue proprietà, libertà di religione, ecc., mentre i poteri del governo federale si assommano al diritto di tassazione dei cittadini (già presente anche a livello statale), dichiarazione di guerra, controllo del commercio fra Stato e Stato e con l’estero, e adeguamento delle leggi alle improvvise necessità della nazione, per esempio, emettere moneta e prendere in prestito danaro, ecc.
PROCESSO INVESTIGATIVO E ACCUSATORIO NEGLI STATI UNITI
Riferendoci ora a un fatto penale, quali possono essere un omicidio, un tentato omicidio, un’aggressione con violenza, uno stupro, una rapina a mano armata o una violenza domestica, si potranno meglio esaminare le varie fasi in tema di investigazione e possibile incriminazione. Circa l’investigazione della scena del delitto e incriminazione del possibile autore del reato, la polizia, dietro segnalazione da parte sia di persone direttamente interessate sia di cittadini estranei al delitto, possibili futuri testimoni, accorre sulla scena e, dopo averla circoscritta, comincia le indagini preliminari per appurare se c’è stato un delitto. Se gli agenti di polizia deducono da una visione panoramica della scena del crimine che delitto c’è stato, l’investigazione passerà nelle mani di un ispettore di polizia specializzato nel condurre investigazioni criminali. Questi raccoglierà dalla scena del crimine informazioni riguardanti la vittima e ciò che è avvenuto. Speciale attenzione verrà posta, per esempio, alla posizione del corpo della vittima, alla vittima se è ancora viva, alle impronte digitali, alle prove biologiche come macchie e schizzi di sangue, o la presenza di sperma se il delitto è di natura sessuale.
Nel suo protocollo investigativo, che comprenderà interviste e interrogatori di possibili futuri testimoni e del possibile autore del crimine, dovrà assicurarsi che le evidenze raccolte siano attendibili e provvedere alla descrizione accurata e alla conservazione delle stesse evidence come possibili future prove. Descrizione sintetica, schizzi e fotografie della scena del crimine completeranno la sua indagine. Ultimate le sue osservazioni, l’investigatore raggiungerà una plausibile risposta ai quesiti posti su chi, come, quando, perché e, compilato il suo rapporto investigativo, lo consegnerà all’avvocato dell’accusa (District Attorney=PM) cui il caso è stato affidato. E fin qui tutto è analogo a ciò che avviene in Italia.
Negli Stati Uniti non c’è la figura del Giudice Istruttore. La sua funzione viene espletata dal cosiddetto District Attorney (DA), avvocato del distretto, alias Procuratore di Stato, il quale, il più delle volte, dovrà basare l’istruzione del caso sul rapporto dell’investigatore e dei periti di ogni tipo, inclusi psicologi e psichiatri, in caso sia necessaria una perizia sullo stato di mente del sospetto reo. Ora, se il DA deduce che esiste probabile causa per indiziare di reato il sospettato, egli farà emettere dal giudice un warrant (ordine di cattura), a meno che il sospetto reo sia già stato messo in prigione dalla stessa polizia accorsa sulla scena del crimine. A questo punto il presunto colpevole si trova in carcere. È necessario far presente che il cittadino statunitense, presunto colpevole di reato, è altamente protetto dalle leggi costituzionali che ribadiscono, nel V e XIV emendamento, ciò che praticamente è parte del due process of law. Ovverosia, la Costituzione degli Stati Uniti d’America sancisce che il governo statale o federale deve agire imparzialmente e con giustizia nei casi in cui la vita, la libertà e la proprietà di un individuo siano a rischio. Inoltre, il V emendamento stabilisce che l’accusato può non rispondere a domande da parte del tribunale che possano incriminarlo. Queste raccomandazioni, che ogni giudice rispetta, traggono origine dalla Magna Carta d’Inghilterra del 1354, che come legge statutoria si ritrova nel VI emendamento della stessa Costituzione americana e afferma: «In dibattiti penali, l’accusato ha diritto ad un rapido e pubblico processo da parte di un’imparziale giuria dello stato o del distretto federale dove è avvenuto il reato; ha inoltre diritto ad essere messo a conoscenza della natura e della causa delle accuse contro di lui confrontandosi con i testimoni a lui contrari; ha diritto di produrre altresì testimoni in suo favore, ha diritto ad un avvocato che lo assista nella difesa» (cfr. Cesare Beccaria).
Premesso quanto sopra, il detenuto in breve tempo si troverà di fronte a un magistrato/giudice nella intake court, dove essenzialmente è arraigned, ossia chiamato in giudizio. Il giudice gli comunica che viene accusato per un determinato crimine, che ha diritto di farsi rappresentare da un legale e che, se non ha mezzi, il tribunale gliene assegnerà uno di ufficio; si conclude con la domanda rivolta dal tribunale se egli si dichiara colpevole o non colpevole del reato imputatogli. Il giudice, inoltre, stabilisce la bail o cauzione, in base alla quale l’imputato può essere messo in libertà condizionata fino al giorno del processo, ma in questo caso dovrà rimanere nella stessa circoscrizione dove il delitto è avvenuto. Nei casi gravi non c’è bail e il presunto colpevole rimane in carcere.
Oltre a quanto sopra, prima del dibattito processuale in aula, si avrà un altro incontro delle parti (accusa, difesa, vittima [ovviamente se è sopravvissuta] e presunto colpevole). Questa è la cosiddetta pretrial conference, ossia in incontro ufficiale prima del dibattito in aula giudiziaria. Le ragioni di questa conference sono diverse:
– stabilire la data del processo, il più presto possibile;
– migliorare la preparazione del dibattito;
– decidere sull’evidences (prove) da presentare o no al processo;
– decidere quali testimoni saranno chiamati da entrambe le parti;
– rispondere alle richieste inoltrate dagli avvocati al giudice;
– scambio di prove o fatti raccolti relativi al processo fra i due avvocati, il più delle volte dall’accusa alla difesa (discovery);
– l’avvocato dell’accusa “deve” esternare all’avvocato della difesa quale evidence (prove raccolte) intende presentare al processo.
Da notare inoltre che l’imputato ha il diritto costituzionale a questa pretrial conference. Durante questa “conference” gli avvocati possono patteggiare previa accettazione da parte del giudice. È a questo punto che, in mancanza di prove, il giudice può annullare l’accusa contro il sospettato (non c’è luogo a procedere). In caso contrario, si stabilisce la data del processo e il giudice seduta stante ne informa l’imputato.
Nel dibattito che segue nella Circuit Court, il DA ha l’onere di dimostrare la colpevolezza dell’imputato. Soltanto in caso di insanity plea (infermità di mente) l’onere di provare che l’imputato è imputabile e quindi non responsabile per ragioni di malattia mentale è a carico della difesa (ciò immediatamente dopo il caso di John Hinckley che attentò alla vita dell’allora Presidente Ronald Reagan.) Il DA apre il dibattito dichiarando l’imputabilità dell’imputato di fronte alla giuria e al giudice per i presunti fatti compiuti dall’imputato di cui saranno prodotte le prove. Poi l’avvocato della difesa farà le sue dichiarazioni dicendo che a parere suo i presunti fatti non esistono o non costituiscono reato per il suo cliente e che egli proverà nel processo la sua innocenza, sperando che i giurati, ascoltata la sua arringa al termine del processo, votino per la non colpevolezza del suo cliente. Svoltosi il processo con testimoni a carico e discarico, con periti di parte se necessario, e dopo aver ascoltato le dichiarazioni verbali e scritte dell’investigatore della polizia, e a volte privati, inclusa la cosiddetta cross examination dei testimoni, gli avvocati, sia dell’accusa sia della difesa, concludono con i closing statements (argomenti riassuntivi finali), mettendo in evidenza la loro tesi di colpevolezza o innocenza dell’imputato. Dopo le arringhe degli avvocati il caso viene, dal giudice, rimesso alla giuria (generalmente di 12 persone) per decidere la colpevolezza o non dell’imputato. Una volta raggiunto il verdetto la giuria rientra in aula, dà la sua risposta scritta al clerk della corte, il quale la presenta al giudice che, dopo averla letta, dice al clerk di leggerla ad alta voce in aula. Se il verdetto è di innocenza completa il giudice ordina la scarcerazione immediata dell’imputato. Se il verdetto è di colpevolezza, il giudice e gli avvocati stabiliscono il giorno della sentenza. In questo caso, l’imputato ritorna solitamente in carcere.
Nella fase preparatoria, un funzionario dei servizi pre-sentenza compila per il giudice una relazione relativa alle caratteristiche, positive e negative, dell’imputato nella quale riporta i pregressi crimini dell’imputato se ci sono, e la di lui possibilità di recidivismo se rilasciato. Da notare che sia la vittima, se sopravvissuta, sia i familiari possono testimoniare contro o in favore dell’imputato (victim-impact statement). L’imputato stesso può chiedere al giudice prima della sentenza di essere clemente verso di lui. La sentenza può essere appellata alla Court of Appeal, sia dal DA sia dalla difesa. La sentenza può consistere in: detenzione; libertà condizionata; servizio comunitario; programma terapeutico. Il giudice riassume il processo per l’archivio di stato.
PROCESSO PENALE O CIVILE
NEGLI STATI UNITI
Il processo è adversarial. E i due avvocati (accusa e difesa) sono gli attori principali. Il giudice riveste il ruolo di un arbitro, indipendente, che assicura che il processo si svolga secondo le regole prescritte dal codice. Quantunque i due tipi di processo siano identificati come adversarial o inquisitorio, il più delle volte c’è un processo alquanto misto, sia negli Stati Uniti sia in Italia. Il tipo di processo adversarial è mirato al confronto. Sussiste comunque la presunzione di innocenza dell’imputato e l’accusa deve provare la sua colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Il giudice, in questo tipo di processo, riveste un ruolo del tutto neutrale e si potrebbe pensare a lui come a un amministratore del processo, che valuta le prove e il comportamento delle parti. Le parti si trovano in posizioni paritarie e il giudice ascolta le argomentazioni persuasive sia dell’accusa sia della difesa, resta vigile sulla trasparenza del dibattito finale. Nel processo statunitense, pur se la verità oggettiva non sembra essere la finalità immediata, il giudizio si basa sulle prove, sottoposte a una stringente ammissibilità e rilevanza in base alla normativa procedurale e attraverso questo iter e il cosiddetto fair play trial, in cui le regole del gioco sono uguali per le parti, e si cercherà di raggiungere la verità sotto l’occhio vigile e discrezionale del giudice.
Nel processo inquisitorio, invece, il giudice dirige il processo, che è altamente gerarchizzato e controllato. Da ultimo, lo standard per l’imputabilità di un individuo è in tema di probabilità di responsabilità, mentre, come detto prima, la prova di colpevolezza di un imputato nel processo adversarial ha come standard la condanna al di sopra di ogni ragionevole dubbio.
Un altro importante procedimento nel processo statunitense è la selezione dei giurati (voir dire), in numero di 12: 6 da parte della difesa e 6 da parte dall’accusa. La selezione è condotta dagli avvocati di entrambe le parti dopo accurate e mirate domande a ogni giurato circa il suo stato sociale, la sua opinione su alcune delle leggi del sistema giudiziario dello stato pertinenti al caso inquisito, la sua visione su alcune problematiche sociali, ecc. Il futuro giurato, scelto fra un gruppo di 30 (o più) possibili candidati, può essere accettato o no.
Ovviamente, ci sono delle differenze tra il processo inquisitorio e l’adversarial. Non c’è dubbio che in un tipo e nell’altro le parti sono purtroppo a volte viziate da pregiudizi, preconcetti o, indirettamente, da interferenze ideologiche, sia pure a livello subliminale.
In Italia è stato osservato che l’autonomia dell’organo di polizia comprimerebbe la funzione direttiva del pubblico ministero, in un certo senso, snaturando il senso del suo essere «garante della legalità procedurale e della imparzialità anche della fase preparatoria» del processo penale, nonché quella «di garanzia connessa all’incisività e alla tempestività dei controlli giudiziari sull’agire di polizia»1, anche se la pratica dell’investigazione under cover ha concesso un’estensione dell’attività di polizia e latu sensu le materie interessate sono specificatamente quelle relative all’attività antidroga.
Ciò si rinviene, in modo esplicito – per la prima volta – nel testo dell’art. 97 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, nella relativa formulazione originaria, in tale aspetto avallata dalla novella del 2006 e precisamente, dall’art. 4 terdecies della Legge n. 49/2006, in tema di reati concernenti la detenzione, lo spaccio e il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Proseguendo nella disamina del conferente quadro normativo, oltre ai settori antiterroristico e antimafia, si riscontra l’ulteriore materia antiriciclaggio, nonché quelle antiestorsiva e antiusura, caratterizzate anch’esse dall’espletabilità di operazioni sotto copertura in sede di accertamento penale2, nonché in materia di estorsione, usura, e riciclaggio, nella Legge 7 agosto 1992, n. 356 – in materia di armi, munizioni, esplosivi, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illegale3 –, dell’art. 12 comma 3 septies, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, dell’art. 10 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 – in materia di tratta di esseri umani, in materia di violenza sessuale su minori, materia, peraltro, recentemente rivisitata, nella sua dimensione sostantiva, dal legislatore del 20064.
note bibliografiche
1. Si rimanda al proposito al lavoro monografico di N. Ventura Le Investigazioni under cover della polizia giudiziaria, Casucci Ed., Bari 2008. Tali osservazioni risalgono a Melillo, Le recenti modifiche alla disciplina dei processi relativi ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione, cit., 904; in particolare, Melillo considera le soluzioni legislative tese «ad una valorizzazione della funzione di prevenzione generale e delle prerogative degli organi di polizia realizzata a detrimento dell’effettività del ruolo di direzione investigativa del pubblico ministero, ma anche della funzione di garanzia connessa all’incisività ed alla tempestività dei controlli giudiziari sull’agire di polizia». L’impostazione si conforma a quella prospettata in Risoluzione su DL 18 ottobre 2001 n° 374, recante “Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale” (Relatori: Cons. Natoli e Cassano), ove si parla di «problemi di correlazione sistematica con l’art. 327 c.p.p.»; il che – si osserva – potrebbe «prefigurare in astratto un conflitto tra le attribuzioni di polizia giudiziaria e quelle del pubblico ministero e provocare ripercussioni sull’effettività dei controlli di legalità che la legge attribuisce alla magistratura inquirente». Sul tema, ancora, alquanto critiche le considerazioni di Maddalena, I rapporti fra polizia giudiziaria e pubblico ministero: una riforma inutile, in AAVV; Processo penale: nuove norme sulla sicurezza dei cittadini (legge 26 marzo 2001, n. 128), a cura di Gaeta, 219 ss. Secondo Bonsignori, Nuovi profili processuali delle indagini motu proprio della polizia giudiziaria, in AAVV; Le nuove norme sulla tutela della sicurezza dei cittadini (cd “Pacchetto sicurezza”), Commento coordinato da Spangher, Milano, 2001, 173, se si persevera – nella sede legislativa – nell’ampliamento dei poteri investigativi della polizia giudiziaria, si potrebbe correre il rischio, nel futuro, di svincolare in toto l’organo di polizia da quello dell’accusa, in tal modo qualificandosi il primo, «ad impronta tipicamente anglosassone, il fulcro investigativo della fase delle indagini». In più, Spangher, Premessa, in AAVV, Le nuove norme sulla tutela della sicurezza dei cittadini (c.d. “Pacchetto sicurezza”), Commento coordinato da Spangher, Milano, 2001, XIII.
2. Giordano, Le indagini preliminari. Poteri e limiti del Pubblico Ministero e della Polizia giudiziaria; Palombi, La normativa antiriciclaggio, in Riv. Pen. econ. 1995, 444 ss.; Petralia, Salerno, Le operazioni sotto copertura in materia di armi e riciclaggio, 949.
3. In argomento Caradonna, Le indagini sotto copertura in materia di droga, armi e riciclaggio; Cicala, Commento al d.l. 306/1002, in Doc. giust., 1992, 715 ss.; Colombo, Il riciclaggio. Gli strumenti giudiziari di controllo dei flussi monetari illeciti con le modifiche introdotte dalla nuova legge antimafia; Palombi, La normativa antiriciclaggio; Petralia, Salerno, Le operazioni sotto copertura in materia di armi e riciclaggio, cit., 949; Trevisson, Lupacchini, Strumenti internazionali per il contrasto del riciclaggio di capitali, in Giust. pen., 2002.
4. Giordano, Le indagini preliminari. Poteri e limiti del Pubblico Ministero e della Polizia giudiziaria; Marinelli, L’attività dell’agente provocatore per il contrasto alla pedopornografia: straripamenti investigativi e relative implicazioni processuali, in Cass. pen., 2005, 2683 ss.; Parodi, Il ruolo della polizia giudiziaria nel contrasto alla pornografia minorile, in Dir. pen. proc., 1999, 1442 ss.; Pittaro, Spangher, Le norme contro la pedofilia, in Dir. pen. proc., 1998, 1222 ss.